Art. 5
Proroga del periodo di riferimento
In vigore dal 7 ott 2020
Proroga del periodo di riferimento
1. Entro il 1o novembre 2020 i gestori dell’infrastruttura forniscono alla Commissione i dati relativi all’uso delle loro reti suddivisi per segmenti di mercato, conformemente all’articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE, per i periodi compresi tra il 1o marzo 2019 e il 30 settembre 2019 e tra il 1o marzo 2020 e il 30 settembre 2020.
Nel caso in cui il periodo di riferimento sia prorogato, i gestori dell’infrastruttura forniscono alla Commissione un nuovo insieme di dati dopo che sia trascorsa la metà del periodo di riferimento prorogato al fine di consentire alla Commissione la valutazione dell’evolversi della situazione durante le proroga del periodo di riferimento.
2. Qualora constati, sulla base dei dati di cui al paragrafo 1, che la riduzione del livello del traffico ferroviario rispetto al livello del corrispondente periodo degli anni precedenti persiste, ed è probabile che persista, e constati altresì che tale situazione, secondo i migliori dati scientifici disponibili, è dovuta all’impatto dell’epidemia di COVID-19, la Commissione adotta atti delegati conformemente all’ per modificare di conseguenza il periodo di riferimento indicato all’. Ciascuna di tali modifiche può prorogare il periodi di riferimento per un massimo di sei mesi e il periodo di riferimento non può essere prorogato oltre il 14 aprile 2022.
3. Qualora, in caso di impatto prolungato dell’epidemia di COVID‐19 sul settore del trasporto ferroviario nell’Unione, motivi imperativi d’urgenza lo richiedano, la procedura di cui all’ si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2020:1429:oj#art-5