Art. 8

Procedure per il trattamento delle richieste in corso

In vigore dal 2 ott 2020
Procedure per il trattamento delle richieste in corso 1.   Laddove viene a conoscenza di circostanze che possono comportare un differimento superiore a 10 giorni lavorativi della data di risposta prevista, l'organismo interpellato ne informa l'organismo richiedente senza indebito ritardo. 2.   Se del caso, l'organismo interpellato aggiorna regolarmente l'organismo richiedente sui progressi compiuti in merito alla richiesta in corso, in particolare in caso di revisione delle previsioni sulla data di risposta. 3.   Nei casi in cui la richiesta è stata qualificata urgente, l'organismo interpellato si consulta con l'organismo richiedente sulla frequenza degli aggiornamenti richiesti. 4.   Gli organismi specificati collaborano tra loro per risolvere eventuali difficoltà che possano emergere nell'esecuzione della richiesta.
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Procedure per il trattamento delle richieste in corso (Art. 8 Regolamento (UE) 2020/1406) — Testo vigente | Portale Normativo