Art. 10

Procedure di cooperazione

In vigore dal 2 ott 2020
Procedure di cooperazione 1.   Al fine di garantire un'azione coordinata a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 596/2014 per i casi transfrontalieri riguardanti strumenti finanziari facenti riferimento a prodotti energetici all'ingrosso, le autorità competenti partecipano, su richiesta dell'ACER, a un gruppo di indagine transfrontaliero istituito a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). 2.   Al fine di assicurare un approccio coerente all'applicazione delle norme pertinenti stabilite dai regolamenti (UE) n. 596/2014 e (UE) n. 1227/2011, indipendentemente dall'esistenza di un caso specifico, l'ESMA e l'ACER si consultano periodicamente. 3.   Laddove è chiesto all'ESMA ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (UE) n. 596/2014 di coordinare un'indagine o un'ispezione con effetti transfrontalieri, l'ESMA può istituire un gruppo temporaneo ad hoc per includere le autorità competenti degli Stati membri interessati da tale indagine o ispezione.
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Procedure di cooperazione (Art. 10 Regolamento (UE) 2020/1406) — Testo vigente | Portale Normativo