Art. 11

Comunicazione all'ESMA ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 7

In vigore dal 2 ott 2020
Comunicazione all'ESMA ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 7 La comunicazione all'ESMA ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014 di un rifiuto o di una mancata reazione entro un termine ragionevole è effettuata per iscritto e comprende: (a) copia della richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni e l'eventuale risposta ricevuta; (b) i motivi della comunicazione all'ESMA del rifiuto o della mancata reazione.
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Comunicazione all'ESMA ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 7 (Art. 11 Regolamento (UE) 2020/1406) — Testo vigente | Portale Normativo