Art. 11
Comunicazione all'ESMA ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 7
In vigore dal 2 ott 2020
Comunicazione all'ESMA ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 7
La comunicazione all'ESMA ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014 di un rifiuto o di una mancata reazione entro un termine ragionevole è effettuata per iscritto e comprende:
(a)
copia della richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni e l'eventuale risposta ricevuta;
(b)
i motivi della comunicazione all'ESMA del rifiuto o della mancata reazione.
Storico versioni
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