Art. 7

Risposta alla richiesta

In vigore dal 2 ott 2020
Risposta alla richiesta 1.   Se l'organismo interpellato necessita di chiarimenti in merito a una richiesta presentata a norma dell', si rivolge per tali chiarimenti all'organismo richiedente senza indebito ritardo, avvalendosi di ogni mezzo idoneo, oralmente o per iscritto. L'organismo richiedente fornisce i chiarimenti senza indebito ritardo. 2.   Per dare esecuzione a una richiesta presentata a norma dell', l'organismo interpellato: (a) utilizza il formulario di cui all'allegato III; (b) prende tutte le misure ragionevoli di sua competenza per fornire la cooperazione o le informazioni richieste; (c) agisce senza indugio e in maniera da assicurare che i provvedimenti regolatori necessari possano essere attuati rapidamente tenendo conto della complessità della richiesta in questione e dell'eventuale necessità di far intervenire terze parti. 3.   Se l'organismo interpellato è un'autorità competente che rifiuta di dar seguito alla richiesta, in tutto o in parte, in una delle circostanze eccezionali di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, tale autorità informa senza indugio l'organismo richiedente con ogni mezzo idoneo, oralmente o per iscritto. Essa conferma successivamente la sua decisione per iscritto, specificando su quale di tali circostanze eccezionali si basa il rifiuto.
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Risposta alla richiesta (Art. 7 Regolamento (UE) 2020/1406) — Testo vigente | Portale Normativo