Art. 5

Richieste di informazioni o cooperazione

In vigore dal 2 ott 2020
Richieste di informazioni o cooperazione 1.   Per la richiesta di cooperazione o scambio di informazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, l'organismo richiedente utilizza il formulario di cui all'allegato I e: (a) specifica le informazioni o la cooperazione che vuole ottenere; (b) specifica, se del caso, gli aspetti relativi alla riservatezza delle informazioni che possono essere ottenute. 2.   L'organismo richiedente può allegare alla richiesta qualsiasi documento o documento giustificativo ritenuto necessario per motivarla. 3.   In caso di urgenza, l'organismo richiedente può presentare la richiesta oralmente. Se non diversamente concordato con l'organismo specificato al quale è rivolta la richiesta orale («l'organismo interpellato»), la richiesta presentata oralmente è successivamente confermata per iscritto senza indebito ritardo.
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Richieste di informazioni o cooperazione (Art. 5 Regolamento (UE) 2020/1406) — Testo vigente | Portale Normativo