Art. 5
Richieste di informazioni o cooperazione
In vigore dal 2 ott 2020
Richieste di informazioni o cooperazione
1. Per la richiesta di cooperazione o scambio di informazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, l'organismo richiedente utilizza il formulario di cui all'allegato I e:
(a)
specifica le informazioni o la cooperazione che vuole ottenere;
(b)
specifica, se del caso, gli aspetti relativi alla riservatezza delle informazioni che possono essere ottenute.
2. L'organismo richiedente può allegare alla richiesta qualsiasi documento o documento giustificativo ritenuto necessario per motivarla.
3. In caso di urgenza, l'organismo richiedente può presentare la richiesta oralmente. Se non diversamente concordato con l'organismo specificato al quale è rivolta la richiesta orale («l'organismo interpellato»), la richiesta presentata oralmente è successivamente confermata per iscritto senza indebito ritardo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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