Art. 4
Mezzi di comunicazione
In vigore dal 2 ott 2020
Mezzi di comunicazione
1. Salvo diversa disposizione del presente regolamento, le comunicazioni ai fini della cooperazione o dello scambio di informazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento sono effettuate tramite posta, fax o mezzo elettronico.
2. Nel determinare il mezzo di comunicazione più idoneo in un caso specifico, è tenuto debito conto delle questioni legate alla riservatezza, dei tempi di trasmissione necessari, del volume della documentazione da trasmettere e della facilità di accesso alle informazioni.
3. Senza limitare la portata generale del paragrafo 2, laddove è utilizzato un mezzo elettronico, è prescelto quello che assicura la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni nel corso della loro trasmissione.
4. Se l'ESMA e l'ACER stabiliscono congiuntamente l'utilizzo di un particolare sistema elettronico per le comunicazioni con l'ACER e le autorità di regolamentazione nazionali che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, per le finalità così specificate è utilizzato tale sistema.
Storico versioni
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