Art. 11
Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per l’occhialone
In vigore dal 21 ago 2020
Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per l’occhialone
1. L’esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all’, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013, si applica alle catture di occhialone (Pagellus bogaraveo) effettuate, nella divisione CIEM 9a, con l’attrezzo da pesca artigianale denominato «voracera» e alle catture di occhialone (Pagellus bogaraveo) effettuate, nelle sottozone CIEM 8 e 10 e nella divisione CIEM 9a, con ami e palangari (codici degli attrezzi: LHP, LHM, LLS, LLD) fino a 31 dicembre 2022.
2. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1o maggio 2022, ulteriori informazioni scientifiche a supporto dell’esenzione stabilita al paragrafo 1 per le catture di occhialone effettuate con ami e palangari nelle sottozona CIEM 8 e nella divisione CIEM 9a. Lo CSTEP valuta, entro il 31 luglio 2022, le informazioni scientifiche fornite.
3. In caso di rigetto in mare, gli occhialoni catturati in conformità al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente.
Storico versioni
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