Art. 13
Esenzioni de minimis nelle acque nordoccidentali
In vigore dal 21 ago 2020
Esenzioni de minimis nelle acque nordoccidentali
1. In deroga all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, possono essere rigettati in mare nelle acque nordoccidentali i seguenti quantitativi ai sensi dell’, paragrafo 5, lettera c), del medesimo regolamento, fatti salvi i paragrafi da 2 a 7:
a)
per il merlano (Merlangius merlangus), fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 80 mm (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), reti da traino pelagiche (OTM, PTM) e sfogliare (BT2) con dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm nelle divisioni CIEM da 7b a 7k;
b)
per la sogliola (Solea solea), fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano tramagli e reti da imbrocco (GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF) per la cattura della sogliola nelle divisioni CIEM da 7d a 7g;
c)
per la sogliola (Solea solea), fino ad un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano attrezzi TBB con dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm muniti di «pannello Flemish» per la cattura della sogliola nelle divisioni CIEM da 7d a 7h;
d)
per l’eglefino (Melanogrammus aeglefinus) fino ad un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate:
i)
da pescherecci operanti con dimensioni di maglia pari o superiori a 100 mm per tutte le reti a strascico e sciabiche (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX) nelle divisioni 7b, 7c e da 7e a 7k, le cui catture non contengono più del 30 % di scampo ed escluse le sfogliare,
ii)
da pescherecci operanti con dimensioni di maglia pari o superiori a 80 mm nelle divisioni 7b, 7c e da 7e a 7k, le cui catture non contengono più del 30 % di scampo,
iii)
da pescherecci operanti con sfogliare con dimensioni di maglia pari o superiori a 80 mm nelle divisioni 7b, 7c e da 7e a 7k, in combinazione con l’uso di un pannello Flemish;
e)
nella pesca demersale multispecifica effettuata da pescherecci che praticano la pesca del gamberetto grigio e che utilizzano sfogliare (TBB) aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 31 mm nella divisione CIEM 7a:
un quantitativo combinato di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione non superiore allo 0,85 % del totale annuo delle catture di passera di mare e allo 0,15 % del totale annuo delle catture di merlano, nella pesca demersale multispecifica;
f)
per il pesce tamburo (Caproidae), fino a un massimo dello 0,5 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) nelle divisioni CIEM 7b, 7c e da 7f a 7k;
g)
per il rombo giallo (Lepidorhombus spp.) di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, fino a un massimo del 4 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano sfogliare (TBB) aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm (BT2) nella sottozona CIEM 7, nonché da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) alle seguenti condizioni:
i)
nelle divisioni CIEM 7f, 7 g, nella parte della divisione 7h a nord della latitudine 49° 30′ nord e nella parte della divisione 7j a nord della latitudine 49° 30′ nord e a est della longitudine 11° ovest, per i pescherecci TR2 le cui catture contengono più del 55 % di merlano o più del 55 % di una combinazione di rana pescatrice, nasello e rombo giallo;
ii)
nella sottozona CIEM 7, al di fuori della zona sopramenzionata, per i pescherecci TR2;
h)
per la sogliola (Solea solea), fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano sfogliare con dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm (BT2), a maggior selettività («pannello Flemish»), nella divisione CIEM 7a;
i)
per le catture di argentina maggiore (Argentina silus), effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) con dimensioni di maglia pari o superiori a 100 mm (TR1) nella divisione CIEM 5b (acque UE) e nella sottozona 6, fino a un massimo dello 0,6 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate con qualsiasi tipo attrezzo in tali zone;
j)
per il suro (Trachurus spp.), fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture accessorie di tale specie effettuate, nella pesca demersale multispecifica, da pescherecci che utilizzano reti a strascico, sciabiche e sfogliare (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBB, TBN, TBS, TB, TX) nella sottozona CIEM 6 e nelle divisioni CIEM da 7b a 7k;
k)
per lo sgombro (Scomber scombrus), fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture accessorie di tale specie effettuate, nella pesca demersale multispecifica, da pescherecci che utilizzano reti a strascico, sciabiche e sfogliare (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBB, TBN, TBS, TB, TX) nella sottozona CIEM 6 e nelle divisioni CIEM da 7b a 7k;
l)
per l’eglefino (Melanogrammus aeglefinus) di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico con dimensioni di maglia non superiori a 119 mm (OTB, OTT, OT, TBN, TB) nella pesca dello scampo (Nephrops norvegicus) praticata nelle acque ad ovest della Scozia della divisione CIEM 6a, a condizione che i pescherecci utilizzino gli attrezzi altamente selettivi descritti all’, paragrafo 3, del presente regolamento;
m)
per il melù (Micromesistius poutassou) fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie nell’ambito della pesca industriale praticata da pescherecci da traino pelagico nelle sottozone CIEM 5b, 6 e 7, con trasformazione a bordo delle catture per la produzione di base di surimi;
n)
per il tonno bianco (Thunnus alalunga) nella pesca diretta di tale specie, fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture effettuate con reti da traino pelagiche a coppia (PTM) nella sottozona CIEM 7;
o)
per lo sgombro (Scomber scombrus), il suro (Trachurus spp.), l’aringa (Clupea harengus) e il merlano (Merlangius merlangus), fino a un massimo dell’1 % del totale annuo delle catture effettuate nell’ambito della pesca pelagica da pescherecci da traino pelagico di lunghezza massima fuori tutto di 25 metri dotati di reti da traino pelagiche (OTM, PTM), che praticano la pesca dello sgombro, del suro e dell’aringa nella divisione CIEM 7d.
2. L’esenzione de minimis stabilita al paragrafo 1, lettera a), si applica fino al 31 dicembre 2021. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1o maggio 2021, informazioni complementari sulla composizione delle catture. Lo CSTEP valuta, entro il 31 luglio 2021, le informazioni scientifiche fornite.
3. L’esenzione de minimis stabilita al paragrafo 1, lettera g), si applica fino al 31 dicembre 2022. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1o maggio 2022, informazioni complementari sui costi di stoccaggio a bordo del rombo giallo di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione nonché dati sulla flotta. Lo CSTEP valuta, entro il 31 luglio 2022, le informazioni scientifiche fornite.
4. L’esenzione de minimis stabilita al paragrafo 1, lettera h), si applica fino al 31 dicembre 2022. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto nell’esenzione de minimis presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1o maggio 2022, informazioni complementari sulla selettività e l’utilizzo dell’esenzione de minimis. Lo CSTEP valuta, entro il 31 luglio 2022, le informazioni scientifiche fornite.
5. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1o maggio 2022, informazioni complementari sulla selettività e i costi sproporzionati a sostegno delle esenzioni di cui al paragrafo 1, lettera f) e lettere da i) a k). Lo CSTEP valuta, entro il 31 luglio 2022, le informazioni scientifiche fornite.
6. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1o maggio 2023, informazioni complementari sui modelli di pesca a sostegno delle esenzioni di cui al paragrafo 1, lettere m), n) e o). Lo CSTEP valuta, entro il 31 luglio 2023, le informazioni scientifiche fornite.
7. Le esenzioni de minimis di cui al paragrafo 1, lettere d) e f) e lettere da i) a l), si applicano fino al 31 dicembre 2022.
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