Art. 9

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per lo scampo

In vigore dal 21 ago 2020
Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per lo scampo 1.   L’esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all’, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle catture di scampo (Nephrops norvegicus) effettuate nelle sottozone CIEM 8 e 9 con reti a strascico (codici degli attrezzi: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, TBB, OT, PT e TX). 2.   In caso di rigetto in mare, gli scampi catturati in conformità al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente nella zona di cattura.
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Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per lo scampo (Art. 9 Regolamento (UE) 2020/2015) — Testo vigente | Portale Normativo