Art. 12

Pretrattamento nel punto di utilizzo e trasporto

In vigore dal 19 ago 2020
Pretrattamento nel punto di utilizzo e trasporto Le procedure per il pretrattamento nel punto di utilizzo e il trasporto anteriori al ricondizionamento di cui all’, lettere a) e b), comprendono, se applicabile: a) una descrizione delle tecniche di pretrattamento; b) i controlli che devono essere effettuati; c) la definizione del periodo di tempo massimo che può trascorrere tra l’utilizzo e la pulizia; d) la descrizione dei sistemi di sostegno e dei contenitori per il trasporto; e) le prescrizioni relative al trasporto.
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Pretrattamento nel punto di utilizzo e trasporto (Art. 12 Regolamento (UE) 2020/1207) — Testo vigente | Portale Normativo