Art. 23
Spostamenti all’interno delle zone infette, all’interno delle zone cuscinetto, e dalle zone cuscinetto alle rispettive zone infette, di piante specificate coltivate per parte del loro ciclo vitale in un’area delimitata
In vigore dal 14 ago 2020
Spostamenti all’interno delle zone infette, all’interno delle zone cuscinetto, e dalle zone cuscinetto alle rispettive zone infette, di piante specificate coltivate per parte del loro ciclo vitale in un’area delimitata
Gli spostamenti all’interno delle zone infette, all’interno delle zone cuscinetto, e dalle zone cuscinetto alle rispettive zone infette, di piante specificate che sono state coltivate almeno per parte del loro ciclo vitale in un’area delimitata possono essere consentiti solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
le piante specificate sono state coltivate in un sito che appartiene ad un operatore registrato conformemente all’articolo 65 del regolamento (UE) 2016/2031;
b)
tale sito è sottoposto ogni anno a campionamento e prove dall’autorità competente per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato, tenendo conto delle informazioni riportate nella scheda di sorveglianza fitosanitaria dell’Autorità relativa alla Xylella fastidiosa;
c)
i risultati dell’ispezione annuale e delle prove effettuate su un campione rappresentativo confermano l’assenza dell’organismo nocivo specificato;
d)
le piante specificate sono sottoposte a trattamenti fitosanitari contro la popolazione di vettori, in tutti i suoi stadi, in periodi adatti dell’anno per mantenere l’indennità dai vettori dell’organismo nocivo specificato. Tali trattamenti comprendono, a seconda dei casi, metodi chimici, biologici o meccanici efficaci, in funzione delle condizioni locali;
e)
gli operatori professionali chiedono alla persona che riceve tali piante di firmare una dichiarazione attestante che le piante in questione non saranno spostate fuori da tali zone.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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