Art. 21
Spostamenti in uscita da un’area delimitata, e dalle rispettive zone infette alle zone cuscinetto, di piante specificate coltivate in vitro per l’intero ciclo di produzione in tale area delimitata
In vigore dal 14 ago 2020
Spostamenti in uscita da un’area delimitata, e dalle rispettive zone infette alle zone cuscinetto, di piante specificate coltivate in vitro per l’intero ciclo di produzione in tale area delimitata
Gli spostamenti in uscita da un’area delimitata, e dalle rispettive zone infette alle zone cuscinetto, di piante specificate coltivate in vitro per l’intero ciclo di produzione in tale area delimitata possono essere consentiti solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
le piante specificate sono state coltivate per l’intero ciclo di produzione in un sito autorizzato conformemente all’;
b)
le piante specificate sono state coltivate in un contenitore trasparente in condizioni sterili e soddisfano una delle condizioni seguenti:
i)
sono state coltivate a partire da sementi;
ii)
sono state moltiplicate, in condizioni sterili, a partire da piante madri che hanno trascorso l’intero ciclo vitale in un’area del territorio dell’Unione indenne dall’organismo nocivo specificato e che sono state sottoposte a prove da cui sono risultate indenni dall’organismo nocivo specificato;
iii)
sono state moltiplicate, in condizioni sterili, a partire da piante madri che sono state coltivate in un sito conforme alle condizioni di cui all’ e che sono state sottoposte a prove, con l’utilizzo di uno schema di campionamento in grado di rilevare un tasso di presenza di piante infette dell’1 % con un livello di confidenza almeno del 95 %, da cui sono risultate indenni dall’organismo nocivo specificato;
c)
le piante specificate sono trasportate attraverso l’area delimitata, o al suo interno, in un contenitore in condizioni sterili, in modo da escludere la possibilità di infezione da parte dell’organismo nocivo specificato tramite i suoi vettori.
Storico versioni
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