Art. 22
Spostamenti in uscita da un’area delimitata, e dalle rispettive zone infette alle zone cuscinetto, di piante di Vitis in riposo vegetativo coltivate per parte de loro ciclo vitale in tale area delimitata
In vigore dal 14 ago 2020
Spostamenti in uscita da un’area delimitata, e dalle rispettive zone infette alle zone cuscinetto, di piante di
Vitis
in riposo vegetativo coltivate per parte de loro ciclo vitale in tale area delimitata
Gli spostamenti in uscita da un’area delimitata, e dalle rispettive zone infette alle zone cuscinetto, di piante di Vitis in riposo vegetativo destinate all’impianto, escluse le sementi, che sono state coltivate per parte del loro ciclo vitale in tale area delimitata e che figurano nell’elenco delle piante specificate per detta area possono essere consentiti solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
le piante sono state coltivate in un sito che appartiene ad un operatore registrato conformemente all’articolo 65 del regolamento (UE) 2016/2031;
b)
il più vicino possibile al momento dello spostamento le piante sono state sottoposte a un opportuno trattamento di termoterapia in un impianto di trattamento autorizzato e controllato dall’autorità competente in materia, in cui le piante in riposo vegetativo sono sommerse per 45 minuti in acqua riscaldata a 50 °C.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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