Art. 18

Autorizzazione dell’impianto di piante specificate in zone infette

In vigore dal 14 ago 2020
Autorizzazione dell’impianto di piante specificate in zone infette L’impianto di piante specificate in zone infette può essere autorizzato dallo Stato membro interessato solo in uno dei casi seguenti: a) le piante specificate in questione sono coltivate in siti di produzione a prova di insetto indenni dall’organismo nocivo specificato e dai suoi vettori; b) le piante specificate in questione appartengono di preferenza a varietà che si sono dimostrate resistenti o tolleranti all’organismo nocivo specificato e sono piantate nelle zone infette elencate nell’allegato III, ma al di fuori dell’area di cui all’, paragrafo 2, lettera a); c) le piante specificate in questione appartengono alla stessa specie delle piante sottoposte a prove e risultate indenni dall’organismo nocivo specificato in base alle attività di indagine svolte almeno negli ultimi due anni conformemente all’ e sono piantate nelle zone infette stabilite a fini di eradicazione.
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