Art. 16

Distruzione delle piante

In vigore dal 14 ago 2020
Distruzione delle piante 1.   Lo Stato membro interessato, in situ o in un luogo vicino designato a tal fine all’interno della zona infetta elencata nell’allegato III, distrugge le piante e le parti di piante che sono risultate infette dall’organismo nocivo specificato, in modo da garantire che quest’ultimo non si diffonda. 2.   Lo Stato membro interessato, qualora concluda che tali piante non comportano alcun rischio di ulteriore diffusione dell’organismo nocivo specificato, può decidere di limitare la distruzione unicamente ai rami e al fogliame e di sottoporre il relativo legno a trattamenti fitosanitari adeguati conformemente all’, paragrafo 1. L’apparato radicale di tali piante è rimosso o devitalizzato, con un adeguato trattamento fitosanitario che permetta di evitare nuovi germogli.
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