Art. 17

Altre misure pertinenti per il contenimento dell’organismo nocivo specificato

In vigore dal 14 ago 2020
Altre misure pertinenti per il contenimento dell’organismo nocivo specificato Lo Stato membro interessato adotta misure volte ad affrontare qualsiasi specificità o complicazione che possa essere ragionevolmente ritenuta tale da impedire, ostacolare o ritardare il contenimento, per quanto riguarda in particolare la distruzione adeguata di tutte le piante infette o sospettate di esserlo, l’accessibilità del luogo in cui sono situate, la proprietà (pubblica o privata) o la persona o entità che ne è responsabile.
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