Art. 8

Introduzione nell’Unione delle piante da impianto specificate

In vigore dal 11 ago 2020
Introduzione nell’Unione delle piante da impianto specificate 1.   Le piante da impianto specificate, eccetto quelle delle varietà di Capsicum spp. notoriamente resistenti all’organismo nocivo specificato, originarie di paesi terzi, possono essere introdotte nell’Unione solo se accompagnate da un certificato fitosanitario in cui, nella rubrica «Dichiarazione supplementare», figurano i seguenti elementi: a) una dichiarazione ufficiale che le piante da impianto specificate derivano da sementi specificate che sono state sottoposte a campionamento e prove in relazione all’organismo nocivo specificato conformemente all’allegato e che tali prove hanno dimostrato che sono indenni dall’organismo nocivo specificato; b) una dichiarazione ufficiale che le piante da impianto specificate sono state prodotte in un sito di produzione registrato e controllato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine e notoriamente indenne dall’organismo nocivo specificato sulla base di ispezioni ufficiali effettuate al momento opportuno per rilevare la presenza di tale organismo nocivo e, in caso di sintomi, sono state sottoposte a campionamento e prove ufficiali in relazione all’organismo nocivo specificato e sulla base di tali prove sono risultate indenni dall’organismo nocivo specificato; c) il nome del sito di produzione registrato. 2.   Le piante specificate delle varietà di Capsicum spp. notoriamente resistenti all’organismo nocivo specificato, originarie di paesi terzi, possono essere introdotte nell’Unione solo se accompagnate da un certificato fitosanitario in cui, nella rubrica «Dichiarazione supplementare», è confermata tale resistenza.
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