Art. 6
Spostamento all’interno dell’Unione delle piante da impianto specificate
In vigore dal 11 ago 2020
Spostamento all’interno dell’Unione delle piante da impianto specificate
1. Le piante da impianto specificate possono essere spostate all’interno dell’Unione solo se accompagnate da un passaporto delle piante e se sono soddisfatte le due condizioni seguenti:
a)
le piante specificate sono state coltivate in un sito di produzione notoriamente indenne dall’organismo nocivo specificato, sulla base di ispezioni ufficiali effettuate al momento opportuno per rilevare l’organismo nocivo specificato e, qualora le piante specificate presentino sintomi dell’organismo nocivo specificato, tali piante sono state sottoposte a campionamento e prove da parte dell’autorità competente e tali prove hanno dimostrato che sono indenni dall’organismo nocivo specificato;
b)
i lotti delle piante da impianto specificate sono stati tenuti separati dagli altri lotti delle piante specificate mediante l’applicazione di opportune misure igieniche e la separazione fisica.
Il campionamento per le prove di cui al presente paragrafo è effettuato conformemente all’allegato.
2. Il paragrafo 1 non si applica:
a)
alle piante specificate delle varietà di Capsicum spp. notoriamente resistenti all’organismo nocivo specificato;
b)
alle piante da impianto specificate prodotte in conformità della decisione di esecuzione (UE) 2019/1615.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2020:1191:oj#art-6