Art. 5

Indagini per rilevare l’eventuale presenza dell’organismo nocivo specificato negli Stati membri

In vigore dal 11 ago 2020
Indagini per rilevare l’eventuale presenza dell’organismo nocivo specificato negli Stati membri 1.   Gli Stati membri effettuano indagini annuali per rilevare l’eventuale presenza dell’organismo nocivo specificato su piante da impianto specificate, sementi specificate e frutti specificati nel loro territorio, anche nei luoghi di produzione di sementi specificate e di piante da impianto specificate. 2.   Le suddette indagini: a) comprendono il campionamento e le prove stabiliti nell’allegato; e b) si basano: i) sulla valutazione del rischio di introduzione e diffusione dell’organismo nocivo specificato nello Stato membro interessato, e ii) su validi principi scientifici e tecnici in relazione alla possibilità di rilevare l’organismo nocivo specificato. 3.   Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 30 aprile di ogni anno, i risultati delle indagini effettuate durante l’anno civile precedente.
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