Art. 3

Rilevamento o presenza sospetta dell’organismo nocivo specificato

In vigore dal 11 ago 2020
Rilevamento o presenza sospetta dell’organismo nocivo specificato 1.   Chiunque nel territorio dell’Unione sospetti o constati la presenza dell’organismo nocivo specificato ne informa immediatamente l’autorità competente fornendo tutte le informazioni pertinenti sulla presenza effettiva o sospetta dell’organismo nocivo specificato. 2.   Quando riceve tali informazioni, l’autorità competente: a) le registra immediatamente; b) adotta tutte le misure necessarie per confermare la presenza o la sospetta presenza dell’organismo nocivo specificato; c) provvede affinché chiunque abbia sotto il proprio controllo piante che possono essere infette dall’organismo nocivo specificato sia immediatamente informato: i) della presenza o sospetta presenza dell’organismo nocivo specificato, e ii) dei possibili rischi associati all’organismo nocivo specificato e delle misure da adottare.
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