Art. 9
Introduzione nell’Unione delle sementi specificate
In vigore dal 11 ago 2020
Introduzione nell’Unione delle sementi specificate
1. Le sementi specificate originarie di paesi terzi, eccetto quelle delle varietà di Capsicum spp. notoriamente resistenti all’organismo nocivo specificato, originarie di paesi terzi, possono essere introdotte nell’Unione solo se accompagnate da un certificato fitosanitario in cui, nella rubrica «Dichiarazione supplementare», figurano i seguenti elementi:
a)
una dichiarazione ufficiale che tutte le condizioni seguenti sono soddisfatte:
i)
le piante madri delle sementi specificate sono state prodotte in un sito di produzione notoriamente indenne dall’organismo nocivo specificato, sulla base di ispezioni ufficiali effettuate al momento opportuno per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato;
ii)
le sementi specificate o le piante madri sono state sottoposte a campionamento e prove ufficiali in relazione all’organismo nocivo specificato e, in base a tali prove, sono risultate indenni dall’organismo nocivo specificato;
b)
il nome del sito di produzione registrato.
2. Le sementi specificate delle varietà di Capsicum spp. notoriamente resistenti all’organismo nocivo specificato, originarie di paesi terzi, possono essere introdotte nell’Unione solo se accompagnate da un certificato fitosanitario in cui, nella rubrica «Dichiarazione supplementare», è confermata tale resistenza.
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