Art. 9

Stima dei prezzi

In vigore dal 31 lug 2020
Stima dei prezzi 1.   Se il prezzo di un singolo prodotto nel campione mirato non è osservabile, è utilizzato un prezzo stimato per al massimo due mesi, dopo i quali è selezionato un prodotto di sostituzione. Il presente paragrafo non si applica ai prodotti stagionali o agli altri singoli prodotti che si prevede diventino nuovamente disponibili. 2.   Un prezzo osservato in precedenza non è utilizzato come prezzo stimato a meno che esso non possa essere giustificato come una stima appropriata.
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