Art. 11
Aggiustamento di qualità
In vigore dal 31 lug 2020
Aggiustamento di qualità
1. Se non esiste alcuna differenza di qualità tra un prodotto sostituito e il relativo prodotto di sostituzione, gli Stati membri raffrontano direttamente i prezzi osservati. In caso contrario, gli Stati membri procedono a un aggiustamento di qualità.
2. Gli Stati membri procedono a un aggiustamento di qualità pari all’intera differenza di prezzo tra il prodotto sostituito nel mese m-1 e il relativo prodotto di sostituzione nel mese m solo se ciò può essere giustificato come una stima appropriata della differenza di qualità.
Storico versioni
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