Art. 7
Oneri proporzionali ai prezzi di transazione
In vigore dal 31 lug 2020
Oneri proporzionali ai prezzi di transazione
1. L’IPCA include gli oneri direttamente gravanti sui consumatori come contropartita del servizio prestato e che possono essere espressi sotto forma di commissione fissa o in proporzione al prezzo di transazione. Se il prezzo di un servizio è determinato in proporzione al prezzo di transazione, come prezzo osservato è utilizzata la proporzione moltiplicata per il prezzo di una transazione unitaria rappresentativa.
2. Le variazioni dell’onere risultanti da variazioni del prezzo di una transazione unitaria rappresentativa figurano come variazioni di prezzo nell’IPCA.
3. Se una variazione del prezzo di una transazione unitaria rappresentativa non è misurabile, essa è stimata utilizzando un indice di prezzo appropriato.
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