Art. 12
Abrogazione
In vigore dal 30 lug 2020
Abrogazione
1. I regolamenti (CE) n. 912/2004, (CE) n. 364/2008, (CE) n. 192/2009, (CE) n. 250/2009, (CE) n. 251/2009, (CE) n. 834/2009, (UE) n. 275/2010, (UE) n. 1097/2010 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 995/2012 della Commissione sono abrogati a decorrere dal 1o gennaio 2021.
2. I regolamenti (CE) n. 1982/2004, (UE) n. 92/2010, (UE) n. 113/2010 e (UE) n. 1106/2012 della Commissione sono abrogati a decorrere dal 1o gennaio 2022.
3. I regolamenti (CE) n. 586/2001, (CE) n. 1503/2006, (CE) n. 657/2007 e (CE) n. 472/2008 della Commissione sono abrogati a decorrere dal 1o gennaio 2024.
4. I paragrafi da 1 a 3 non pregiudicano gli obblighi stabiliti in tali regolamenti in relazione alla trasmissione di dati e metadati, comprese le relazioni sulla qualità, per quanto riguarda i periodi di riferimento che precedono, in tutto o in parte, le rispettive date stabilite in tali paragrafi.
5. I riferimenti agli atti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2020:1197:oj#art-12