Art. 10

Procedura e specifiche per la trasmissione di dati e metadati

In vigore dal 30 lug 2020
Procedura e specifiche per la trasmissione di dati e metadati 1.   I dati e i metadati trasmessi alla Commissione (Eurostat) a norma del presente regolamento sono scambiati in formato elettronico e trasmessi o caricati tramite il suo sportello unico per la trasmissione di dati e, ove opportuno, di metadati. 2.   Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione (Eurostat) i dati e i metadati necessari in base al presente regolamento servendosi degli standard di scambio di dati e metadati statistici specificati dalla Commissione (Eurostat). 3.   I dati e i metadati riservati sono trasmessi tramite reti sicure utilizzate dalla Commissione (Eurostat) o mediante accesso remoto protetto utilizzando gli standard di scambio specificati dalla Commissione (Eurostat). 4.   Gli Stati membri dovrebbero applicare gli standard in materia di scambio dei dati conformemente agli orientamenti forniti in materia dalla Commissione (Eurostat). 5.   Gli Stati membri forniscono dati riservati conformemente alle vigenti disposizioni dell’Unione in materia di trasmissione di dati statistici protetti dal segreto. I dati riservati sono trasmessi con il valore esatto e corredati di un flag per indicare che sono protetti dal segreto. Gli Stati membri forniscono tutti i livelli di aggregazione delle disaggregazioni di cui alle tabelle dell’allegato I, parte B, e i dati trasmessi contengono, ove opportuno, tutti i flag di riservatezza primari e secondari conformemente alle disposizioni in materia di riservatezza vigenti a livello nazionale. 6.   Se non diversamente specificato, i dati monetari sono espressi in unità monetarie nazionali (euro per gli Stati membri della zona euro). Gli Stati membri che aderiscono alla zona euro trasmettono i dati monetari annuali in euro nell’anno della loro adesione. Per la trasmissione dei dati monetari infrannuali, i paesi che aderiscono alla zona euro utilizzano la valuta nazionale in uso per il periodo di riferimento. 7.   Se i dati già trasmessi alla Commissione (Eurostat) sono oggetto di revisione, gli Stati membri trasmettono i dati riveduti al più tardi entro la data della loro diffusione a livello nazionale o, se non sono diffusi a livello nazionale, al più tardi un mese dopo la loro messa a disposizione di un’autorità statistica nazionale.
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