Art. 11
Relazioni sulla qualità e sui metadati
In vigore dal 30 lug 2020
Relazioni sulla qualità e sui metadati
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) relazioni annuali sulla qualità e sui metadati per i registri delle imprese a fini statistici, utilizzando gli standard dell’SSE per le relazioni sulla qualità e sui metadati.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) relazioni sui metadati per le statistiche sulle imprese fornite con la periodicità specificata all’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2152 al più tardi due mesi dopo l’ultimo termine per la trasmissione dei dati delle statistiche oggetto della relazione.
3. In casi debitamente giustificati, gli Stati membri presentano alla Commissione (Eurostat), entro un termine concordato tra gli Stati membri e la Commissione (Eurostat), relazioni sulla qualità supplementari contenenti le informazioni sulla qualità più dettagliate necessarie per valutare la qualità delle statistiche sulle imprese trasmesse a norma del regolamento (UE) 2019/2152.
4. Per la tematica «Uso delle TIC e commercio elettronico», i termini per le relazioni sulla qualità e sui metadati sono specificati in un atto di esecuzione separato.
5. Per la struttura e il contenuto delle relazioni sulla qualità e sui metadati dovrebbero essere utilizzati gli standard più recenti del sistema statistico europeo (SSE).
6. Oltre alle relazioni sulla qualità e sui metadati standard, in casi debitamente giustificati, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat), su sua richiesta, le informazioni supplementari sulla qualità e sui metadati necessarie per valutare la qualità delle statistiche sulle imprese, comprese, ove opportuno, le revisioni delle informazioni precedentemente fornite.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2020:1197:oj#art-11