Art. 5

Correzione dei dati

In vigore dal 20 lug 2020
Correzione dei dati 1.   Se ritiene soddisfacenti la spiegazione e i dati corretti forniti dai costruttori in applicazione dell’, la Commissione inserisce i dati corretti nella serie finale di dati da pubblicare nel registro centralizzato per i dati relativi ai veicoli pesanti contrassegnandoli come rettificati. 2.   Se non ritiene soddisfacenti la spiegazione o i dati rettificati forniti dai costruttori o se i costruttori non forniscono i dati corretti entro il termine di cui all’, paragrafi 2 e 3, la Commissione: a) rettifica le emissioni di CO2 espresse in g/tkm per i veicoli pesanti selezionati a norma dell’, paragrafo 2, che sono interessate dalle discrepanze, sulla base delle informazioni fornite dal costruttore in applicazione dell’, paragrafi 2 e 3; b) se le discrepanze sono di natura sistematica, rettifica le emissioni di CO2 di tutti i veicoli pesanti immatricolati nel periodo di riferimento interessato applicando un fattore di correzione. 3.   Il fattore di correzione di cui al paragrafo 2, lettera b), è determinato in base alle discrepanze constatate nelle emissioni di CO2, espresse in g/tkm, dei veicoli pesanti selezionati a norma dell’, paragrafo 2. 4.   La Commissione inserisce i dati corretti nella serie finale di dati da pubblicare nel registro centralizzato per i dati relativi ai veicoli pesanti contrassegnandoli come rettificati.
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Correzione dei dati (Art. 5 Regolamento (UE) 2020/1079) — Testo vigente | Portale Normativo