Art. 5
Correzione dei dati
In vigore dal 20 lug 2020
Correzione dei dati
1. Se ritiene soddisfacenti la spiegazione e i dati corretti forniti dai costruttori in applicazione dell’, la Commissione inserisce i dati corretti nella serie finale di dati da pubblicare nel registro centralizzato per i dati relativi ai veicoli pesanti contrassegnandoli come rettificati.
2. Se non ritiene soddisfacenti la spiegazione o i dati rettificati forniti dai costruttori o se i costruttori non forniscono i dati corretti entro il termine di cui all’, paragrafi 2 e 3, la Commissione:
a)
rettifica le emissioni di CO2 espresse in g/tkm per i veicoli pesanti selezionati a norma dell’, paragrafo 2, che sono interessate dalle discrepanze, sulla base delle informazioni fornite dal costruttore in applicazione dell’, paragrafi 2 e 3;
b)
se le discrepanze sono di natura sistematica, rettifica le emissioni di CO2 di tutti i veicoli pesanti immatricolati nel periodo di riferimento interessato applicando un fattore di correzione.
3. Il fattore di correzione di cui al paragrafo 2, lettera b), è determinato in base alle discrepanze constatate nelle emissioni di CO2, espresse in g/tkm, dei veicoli pesanti selezionati a norma dell’, paragrafo 2.
4. La Commissione inserisce i dati corretti nella serie finale di dati da pubblicare nel registro centralizzato per i dati relativi ai veicoli pesanti contrassegnandoli come rettificati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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