Art. 3

Verifica della correttezza del valore di hash crittografico e dei dati comunicati dai costruttori

In vigore dal 20 lug 2020
Verifica della correttezza del valore di hash crittografico e dei dati comunicati dai costruttori 1.   Per quanto riguarda i veicoli pesanti selezionati a norma dell’, paragrafo 2, la Commissione controlla i valori di hash crittografici del file originale dei registri del costruttore fornito a norma dell’, paragrafo 2, lettera a), confrontandoli con l’immagine dei valori corrispondenti di hash crittografici fornita dallo Stato membro in conformità dell’obbligo cui è tenuto a norma dell’allegato I, parte A, lettera k), del regolamento (UE) 2018/956. Se sussistono discrepanze nei valori di hash crittografici, e su richiesta della Commissione, i costruttori verificano la correttezza dei dati ad essa forniti ed entro un mese la informano dei risultati della verifica. 2.   Per quanto riguarda i veicoli pesanti selezionati a norma dell’, paragrafo 2, la Commissione controlla i dati comunicati a norma dell’ del regolamento (UE) 2018/956 confrontandoli con i dati corrispondenti che figurano nel file originale dei registri del costruttore stilato in conformità dell’allegato IV, parte I, del regolamento (UE) 2017/2400. 3.   Per quanto riguarda i veicoli pesanti selezionati a norma dell’, paragrafo 2, la Commissione ha la facoltà di controllare i dati relativi al motore comunicati in conformità dell’allegato I, parte B, punto 2, voci da 75 a 78, del regolamento (UE) 2018/956 confrontandoli con i valori corrispondenti che figurano nella scheda di omologazione del motore rilasciata in conformità del regolamento (CE) n. 595/2009.
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