Art. 2

Notifica a cura della Commissione e informazioni fornite dai costruttori e dagli Stati membri

In vigore dal 20 lug 2020
Notifica a cura della Commissione e informazioni fornite dai costruttori e dagli Stati membri 1.   La Commissione notifica ai costruttori interessati i numeri di identificazione dei veicoli pesanti selezionati a norma dell’, paragrafo 2. 2.   Entro un mese dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, i costruttori forniscono alla Commissione, per ogni veicolo pesante selezionato: a) il file originale dei registri del costruttore, stilato in conformità dell’allegato IV, parte I, del regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione (3); b) una copia della scheda di omologazione rilasciata in conformità del regolamento (CE) n. 595/2009. 3.   Su richiesta della Commissione, i costruttori e gli Stati membri in cui sono stati immatricolati per la prima volta i veicoli pesanti di cui al paragrafo 1 forniscono informazioni supplementari al fine di risolvere possibili difficoltà.
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