Art. 8

Variazione dell’intensità dei gas a effetto serra e delle emissioni assolute di gas a effetto serra

In vigore dal 17 lug 2020
Variazione dell’intensità dei gas a effetto serra e delle emissioni assolute di gas a effetto serra 1.   La variazione dell’intensità dei gas a effetto serra o delle emissioni assolute di gas a effetto serra è calcolata come la variazione percentuale tra, da un lato, la media ponderata dell’intensità dei gas a effetto serra o delle emissioni assolute di gas a effetto serra di tutti i componenti dell’indice di riferimento UE di transizione climatica o dell’indice di riferimento UE allineato con l’accordo di Parigi alla fine dell’anno «n» e, dall’altro, la media ponderata dell’intensità dei gas a effetto serra o delle emissioni assolute di gas a effetto serra di tutti i componenti degli indici di riferimento alla fine dell’anno n-1. 2.   Gli amministratori di indici di riferimento utilizzano un nuovo anno di riferimento ogniqualvolta si verificano cambiamenti significativi nella metodologia di calcolo dell’intensità dei gas a effetto serra o delle emissioni assolute di gas a effetto serra. Ai fini del primo comma, per nuovo anno di riferimento si intende l’anno rispetto al quale viene calcolata la traiettoria di decarbonizzazione di cui all’. La scelta di un nuovo anno di riferimento fa salve le disposizioni di cui all’, paragrafo 5.
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Variazione dell’intensità dei gas a effetto serra e delle emissioni assolute di gas a effetto serra (Art. 8 Regolamento (UE) 2020/1818) — Testo vigente | Portale Normativo