Art. 10
Esclusioni per gli indici di riferimento UE di transizione climatica
In vigore dal 17 lug 2020
Esclusioni per gli indici di riferimento UE di transizione climatica
1. Gli amministratori di indici di riferimento UE di transizione climatica indicano nella loro metodologia se escludono società e secondo quali modalità.
2. Entro il 31 dicembre 2022 gli amministratori di indici di riferimento UE di transizione climatica soddisfano gli obblighi di cui all’, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e all’, paragrafo 2.
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