Art. 7

Fissazione della traiettoria di decarbonizzazione

In vigore dal 17 lug 2020
Fissazione della traiettoria di decarbonizzazione 1.   La traiettoria di decarbonizzazione per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e per gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi ha i seguenti obiettivi: a) per i titoli azionari ammessi alla negoziazione in un mercato pubblico nell’Unione o in un’altra giurisdizione, una riduzione media annua di almeno il 7 % dell’intensità dei gas a effetto serra; b) per i titoli di debito diversi da quelli emessi da un emittente sovrano, se l’emittente di tali titoli di debito ha titoli azionari ammessi in un mercato pubblico nell’Unione o in un’altra giurisdizione, una riduzione media annua di almeno il 7 % dell’intensità dei gas a effetto serra o una riduzione media annua di almeno il 7 % delle emissioni assolute di gas a effetto serra; c) per i titoli di debito diversi da quelli emessi da un emittente sovrano, se l’emittente di tali titoli di debito non ha titoli azionari ammessi in un mercato pubblico nell’Unione o in un’altra giurisdizione, una riduzione media annua di almeno il 7 % delle emissioni assolute di gas a effetto serra. 2.   Gli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono calcolati geometricamente, il che significa che la riduzione minima annua del 7 % dell’intensità dei gas a effetto serra o delle emissioni assolute di gas a effetto serra per l’anno «n» è calcolata in base all’intensità dei gas a effetto serra o alle emissioni assolute di gas a effetto serra per l’anno n-1, in progressione geometrica a partire dall’anno di riferimento. 3.   In caso di aumento o diminuzione dell’EVIC medio dei titoli componenti dell’indice di riferimento nell’ultimo anno civile, l’EVIC di ogni componente è adeguato, dividendolo per un fattore di adeguamento all’inflazione del valore della società. Il fattore di adeguamento all’inflazione del valore della società è calcolato dividendo l’EVIC medio dei componenti dell’indice di riferimento alla fine dell’anno civile per l’EVIC medio dei componenti dell’indice di riferimento alla fine dell’anno civile precedente. 4.   Per ogni anno in cui gli obiettivi di cui al paragrafo 1 non sono raggiunti gli amministratori di indici di riferimento UE di transizione climatica e gli amministratori di indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi compensano gli obiettivi non raggiunti adeguando verso l’alto gli obiettivi per l’anno successivo nella loro traiettoria di decarbonizzazione. 5.   Gli amministratori di indici di riferimento UE di transizione climatica e gli amministratori di indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi non possono continuare ad etichettare i loro indici con dette etichette, quando: a) gli obiettivi di cui al paragrafo 1 non sono stati raggiunti in un dato anno e il mancato raggiungimento dell’obiettivo non è compensato nell’anno successivo; ovvero b) gli obiettivi di cui al paragrafo 1 non sono raggiunti in tre occasioni in un qualsiasi periodo consecutivo di 10 anni. Gli amministratori di indici di riferimento possono etichettare nuovamente un indice di riferimento come indice di riferimento UE di transizione climatica o come indice di riferimento UE allineato con l’accordo di Parigi se detto indice di riferimento raggiunge l’obiettivo della traiettoria di decarbonizzazione per due anni consecutivi dopo la perdita dell’etichetta, a meno che l’indice di riferimento abbia perso tale etichetta due volte.
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Fissazione della traiettoria di decarbonizzazione (Art. 7 Regolamento (UE) 2020/1818) — Testo vigente | Portale Normativo