Art. 5
Introduzione graduale dei dati sulle emissioni di gas a effetto serra di ambito 3 nella metodologia degli indici di riferimento
In vigore dal 17 lug 2020
Introduzione graduale dei dati sulle emissioni di gas a effetto serra di ambito 3 nella metodologia degli indici di riferimento
1. La metodologia per gli indici di riferimento UE di transizione climatica o per gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi include i dati relativi alle emissioni di gas a effetto serra di ambito 3 come segue:
a)
a decorrere dal 23 dicembre 2020 i dati relativi alle emissioni di gas a effetto serra di ambito 3 almeno per i settori dell’energia e delle attività estrattive di cui alle divisioni da 05 a 09, 19 e 20 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006;
b)
entro due anni dal 23 dicembre 2020 i dati relativi alle emissioni di gas a effetto serra di ambito 3 almeno per i settori dell’industria, dei materiali, dell’edilizia, della costruzione e dei trasporti di cui alle divisioni da 10 a 18, da 21 a 33, 41, 42, 43, da 49 a 53 e 81 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006;
c)
entro quattro anni dal 23 dicembre 2020 i dati sulle emissioni di gas a effetto serra di ambito 3 per tutti gli altri settori di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), dal 23 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, gli amministratori di indici di riferimento UE di transizione climatica e gli amministratori di indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi possono utilizzare le riserve di combustibili fossili, se dimostrano di non poter calcolare né stimare le emissioni di gas a effetto serra di ambito 3.
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