Art. 4

Calcolo dell’intensità dei gas a effetto serra o delle emissioni assolute di gas a effetto serra

In vigore dal 17 lug 2020
Calcolo dell’intensità dei gas a effetto serra o delle emissioni assolute di gas a effetto serra 1.   Gli amministratori di indici di riferimento UE di transizione climatica e gli amministratori di indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi calcolano l’intensità dei gas a effetto serra o, se del caso, le emissioni assolute di gas a effetto serra di detti indici di riferimento utilizzando la stessa valuta per tutte le attività sottostanti. 2.   Gli amministratori di indici di riferimento UE di transizione climatica e gli amministratori di indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi ricalcolano annualmente l’intensità dei gas a effetto serra e le emissioni assolute di gas a effetto serra di detti indici di riferimento.
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Calcolo dell’intensità dei gas a effetto serra o delle emissioni assolute di gas a effetto serra (Art. 4 Regolamento (UE) 2020/1818) — Testo vigente | Portale Normativo