Art. 15

Accuratezza delle fonti di dati

In vigore dal 17 lug 2020
Accuratezza delle fonti di dati 1.   Gli amministratori di indici di riferimento UE di transizione climatica e gli amministratori di indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi garantiscono che i dati sulle emissioni di gas a effetto serra di ambito 1, 2 e 3 siano accurati, nel rispetto di norme mondiali o europee, quali ad esempio il metodo di determinazione dell’impronta ambientale dei prodotti (PEF) e il metodo di determinazione dell’impronta ambientale delle organizzazioni (OEF) (9), la Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard (norma in materia di contabilizzazione e di comunicazione delle emissioni (ambito 3) lungo la catena del valore delle società) (10), la norma EN ISO 14064 o la norma EN ISO 14069. 2.   Ai fini del paragrafo 1, gli amministratori di indici di riferimento UE di transizione climatica e gli amministratori di indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi indicano nella metodologia la norma utilizzata. 3.   Gli amministratori di indici di riferimento UE di transizione climatica e gli amministratori di indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi assicurano la comparabilità e la qualità dei dati sulle emissioni di gas a effetto serra.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2020:1818:oj#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Accuratezza delle fonti di dati (Art. 15 Regolamento (UE) 2020/1818) — Testo vigente | Portale Normativo