Art. 15
Accuratezza delle fonti di dati
In vigore dal 17 lug 2020
Accuratezza delle fonti di dati
1. Gli amministratori di indici di riferimento UE di transizione climatica e gli amministratori di indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi garantiscono che i dati sulle emissioni di gas a effetto serra di ambito 1, 2 e 3 siano accurati, nel rispetto di norme mondiali o europee, quali ad esempio il metodo di determinazione dell’impronta ambientale dei prodotti (PEF) e il metodo di determinazione dell’impronta ambientale delle organizzazioni (OEF) (9), la Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard (norma in materia di contabilizzazione e di comunicazione delle emissioni (ambito 3) lungo la catena del valore delle società) (10), la norma EN ISO 14064 o la norma EN ISO 14069.
2. Ai fini del paragrafo 1, gli amministratori di indici di riferimento UE di transizione climatica e gli amministratori di indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi indicano nella metodologia la norma utilizzata.
3. Gli amministratori di indici di riferimento UE di transizione climatica e gli amministratori di indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi assicurano la comparabilità e la qualità dei dati sulle emissioni di gas a effetto serra.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2020:1818:oj#art-15