Art. 13
Obblighi di trasparenza per le stime
In vigore dal 17 lug 2020
Obblighi di trasparenza per le stime
1. In aggiunta agli obblighi di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2016/1011, gli amministratori di indici di riferimento UE di transizione climatica e gli amministratori di indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi si attengono alle seguenti disposizioni:
a)
gli amministratori di indici di riferimento UE di transizione climatica e gli amministratori di indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi che utilizzano stime che non si basano su dati forniti da un fornitore esterno di dati, formalizzano, documentano e rendono pubblica la metodologia su cui si basano le stime, ivi compresi:
i)
il metodo utilizzato per calcolare le emissioni di gas a effetto serra, nonché le principali ipotesi e i principi di precauzione alla base di dette stime;
ii)
la metodologia di ricerca per stimare le emissioni di gas a effetto serra mancanti, non comunicate o comunicate in misura incompleta;
iii)
i set di dati esterni utilizzati per la stima delle emissioni di gas a effetto serra mancanti, non comunicate o comunicate in misura incompleta;
b)
gli amministratori di indici di riferimento UE di transizione climatica e gli amministratori di indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi che utilizzano stime basate su dati forniti da un fornitore esterno di dati, formalizzano, documentano e rendono pubbliche tutte le seguenti informazioni:
i)
nome e informazioni di contatto del fornitore di dati;
ii)
la metodologia utilizzata e le principali ipotesi e i principi di precauzione, se disponibili;
iii)
il collegamento ipertestuale al sito web del fornitore dei dati e alla relativa metodologia utilizzata, se disponibili.
2. Ai fini dell’, paragrafo 2, gli amministratori di indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi soddisfano i seguenti requisiti:
a)
gli amministratori di indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi che utilizzano stime che non si basano su dati forniti da un fornitore esterno di dati, formalizzano, documentano e rendono pubblica la metodologia su cui si basano le stime, ivi compresi:
i)
il metodo e la metodologia di ricerca utilizzati, nonché le principali ipotesi e i principi di precauzione alla base di dette stime;
ii)
i set di dati esterni utilizzati per la stima;
b)
gli amministratori di indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi che utilizzano stime basate su dati forniti da un fornitore esterno di dati, formalizzano, documentano e rendono pubbliche tutte le seguenti informazioni:
i)
nome e informazioni di contatto del fornitore di dati;
ii)
la metodologia utilizzata e le principali ipotesi e i principi di precauzione, se disponibili;
iii)
il collegamento ipertestuale al sito web del fornitore dei dati e alla relativa metodologia utilizzata, se disponibili.
Storico versioni
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