Art. 15 · Accuratezza delle fonti di dati

Art. 15

Accuratezza delle fonti di dati

In vigore dal 17 lug 2020
Accuratezza delle fonti di dati 1.   Gli amministratori di indici di riferimento UE di transizione climatica e gli amministratori di indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi garantiscono che i dati sulle emissioni di gas a effetto serra di ambito 1, 2 e 3 siano accurati, nel rispetto di norme mondiali o europee, quali ad esempio il metodo di determinazione dell’impronta ambientale dei prodotti (PEF) e il metodo di determinazione dell’impronta ambientale delle organizzazioni (OEF) (9), la Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard (norma in materia di contabilizzazione e di comunicazione delle emissioni (ambito 3) lungo la catena del valore delle società) (10), la norma EN ISO 14064 o la norma EN ISO 14069. 2.   Ai fini del paragrafo 1, gli amministratori di indici di riferimento UE di transizione climatica e gli amministratori di indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi indicano nella metodologia la norma utilizzata. 3.   Gli amministratori di indici di riferimento UE di transizione climatica e gli amministratori di indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi assicurano la comparabilità e la qualità dei dati sulle emissioni di gas a effetto serra.
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