Art. 3
Svincolo e incameramento di cauzioni
In vigore dal 14 lug 2020
Svincolo e incameramento di cauzioni
1. La cauzione è svincolata immediatamente dopo che l’autorità competente ha ricevuto la prova che i requisiti legati alla cauzione sono soddisfatti.
2. Se i requisiti pertinenti non sono pienamente soddisfatti, la cauzione è svincolata proporzionalmente al quantitativo che soddisfa i requisiti. L’importo della cauzione che non è svincolata è incamerato conformemente all’articolo 24 del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (24).
Storico versioni
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