Art. 3

Svincolo e incameramento di cauzioni

In vigore dal 14 lug 2020
Svincolo e incameramento di cauzioni 1.   La cauzione è svincolata immediatamente dopo che l’autorità competente ha ricevuto la prova che i requisiti legati alla cauzione sono soddisfatti. 2.   Se i requisiti pertinenti non sono pienamente soddisfatti, la cauzione è svincolata proporzionalmente al quantitativo che soddisfa i requisiti. L’importo della cauzione che non è svincolata è incamerato conformemente all’articolo 24 del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (24).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2020:1987:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Svincolo e incameramento di cauzioni (Art. 3 Regolamento (UE) 2020/1987) — Testo vigente | Portale Normativo