Art. 3 · Svincolo e incameramento di cauzioni

Art. 3

Svincolo e incameramento di cauzioni

In vigore dal 14 lug 2020
Svincolo e incameramento di cauzioni 1.   La cauzione è svincolata immediatamente dopo che l’autorità competente ha ricevuto la prova che i requisiti legati alla cauzione sono soddisfatti. 2.   Se i requisiti pertinenti non sono pienamente soddisfatti, la cauzione è svincolata proporzionalmente al quantitativo che soddisfa i requisiti. L’importo della cauzione che non è svincolata è incamerato conformemente all’articolo 24 del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (24).
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