Art. 2

Costituzione di cauzioni

In vigore dal 14 lug 2020
Costituzione di cauzioni L’ammissibilità al dazio ridotto sulle importazioni nell’ambito di un contingente tariffario basato sull’ordine cronologico di presentazione delle domande può essere subordinata alla costituzione di una cauzione presso le autorità competenti. Gli operatori costituiscono la cauzione contestualmente alla presentazione della domanda di autorizzazione per il regime di uso finale a norma dell’articolo 211 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (23) o quando presentano la dichiarazione in dogana per l’immissione in libera pratica delle merci, secondo i casi. Il tasso di cambio è fissato conformemente all’articolo 106 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
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Costituzione di cauzioni (Art. 2 Regolamento (UE) 2020/1987) — Testo vigente | Portale Normativo