Art. 3
Commissioni annuali nell’anno del riconoscimento
In vigore dal 14 lug 2020
Commissioni annuali nell’anno del riconoscimento
1. Per l’anno in cui la CCP di un paese terzo è riconosciuta dall’ESMA in conformità dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012, la commissione annuale è calcolata come segue:
a)
se l’ESMA riconosce che la CCP è una CCP di classe 1, la commissione annuale è determinata in proporzione alla commissione di riconoscimento di base di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento, secondo la seguente formula:
b)
se l’ESMA riconosce che la CCP è una CCP di classe 2, la commissione annuale è determinata in proporzione alla commissione di riconoscimento aggiuntiva di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento, secondo la seguente formula:
2. Se la CCP ha pagato una commissione annuale provvisoria conformemente all’ per l’anno in cui la CCP è riconosciuta come CCP di classe 1, non è imposto il pagamento della commissione annuale calcolata in conformità del paragrafo 1, lettera a).
3. Se la CCP ha pagato una commissione annuale provvisoria conformemente all’ o una commissione annuale conformemente all’, paragrafo 2, per l’anno in cui la CCP è riconosciuta come CCP di classe 2, l’importo di tale commissione è detratto dalla commissione da pagare in conformità del paragrafo 1, lettera b).
Storico versioni
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