Art. 2
Commissioni annuali
In vigore dal 14 lug 2020
Commissioni annuali
1. La CCP riconosciuta paga una commissione annuale.
2. Se la CCP è riconosciuta dall’ESMA in conformità dell’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 («CCP di classe 1»), per ciascuna CCP di classe 1 la commissione annuale per un determinato anno (n) è pari alla commissione annuale complessiva divisa in parti uguali tra tutte le CCP di classe 1 riconosciute al 31 dicembre dell’anno precedente (n-1).
Ai fini del primo comma, la commissione annuale complessiva per un determinato anno (n) è pari alla stima delle spese incluse nel bilancio dell’ESMA per l’anno in questione che sono relative alle funzioni che l’ESMA deve svolgere in relazione a tutte le CCP di classe 1 riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 648/2012.
3. Se la CCP è riconosciuta dall’ESMA in conformità dell’articolo 25, paragrafo 2 ter, del regolamento (UE) n. 648/2012 («CCP di classe 2»), la commissione annuale per un determinato anno (n) è pari alla commissione annuale complessiva divisa in parti uguali tra tutte le CCP di classe 2 riconosciute al 31 dicembre dell’anno precedente (n-1), moltiplicata per il fattore di ponderazione applicabile determinato a norma dell’ del presente regolamento.
Ai fini del primo comma, la commissione annuale complessiva per un determinato anno (n) è pari alla stima delle spese incluse nel bilancio dell’ESMA per l’anno in questione che sono relative alle funzioni che l’ESMA deve svolgere in relazione a tutte le CCP di classe 2 riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 648/2012.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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