Art. 9
Commissione annuale provvisoria per le CCP già riconosciute
In vigore dal 14 lug 2020
Commissione annuale provvisoria per le CCP già riconosciute
1. La CCP di un paese terzo che, al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, è riconosciuta dall’ESMA in conformità dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 paga una commissione annuale provvisoria di 50 000 EUR per il 2020 e per ogni anno successivo fino alla conclusione del riesame della sua rilevanza sistemica a norma dell’articolo 89, paragrafo 3 quater, del regolamento (UE) n. 648/2012 e al riconoscimento in conformità dell’articolo 25, paragrafo 2, o dell’articolo 25, paragrafo 2 ter, del medesimo regolamento, oppure al rifiuto del riconoscimento.
2. La commissione annuale provvisoria per il 2020 è pagata entro 30 giorni di calendario dall’entrata in vigore del presente regolamento. Le commissioni annuali provvisorie per un altro anno (n) sono pagate entro il 31 marzo dell’anno (n).
Storico versioni
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