Art. 8

Domande di riconoscimento già presentate

In vigore dal 14 lug 2020
Domande di riconoscimento già presentate 1.   Se la CCP di un paese terzo ha presentato domanda di riconoscimento prima del 22 settembre 2020 e l’ESMA non ha ancora adottato una decisione volta a riconoscere la CCP o a rifiutare il riconoscimento, la CCP paga la commissione di riconoscimento di cui all’, paragrafo 1, entro il 22 ottobre 2020. 2.   In deroga al paragrafo 1, qualora l’ESMA abbia sospeso il trattamento della domanda di riconoscimento della CCP di un paese terzo prima del 22 settembre 2020, la CCP paga la commissione di riconoscimento di cui all’, paragrafo 1, entro la data di pagamento indicata nella nota di addebito inviata dall’ESMA alla CCP, a seguito della notifica della revoca della sospensione del trattamento della domanda. Tra la data in cui l’ESMA invia la nota di addebito alla CCP e la data di pagamento intercorrono almeno 30 giorni di calendario.
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Domande di riconoscimento già presentate (Art. 8 Regolamento (UE) 2020/1302) — Testo vigente | Portale Normativo