Art. 18

Trasparenza

In vigore dal 9 lug 2020
Trasparenza 1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il segretariato del comitato per gli investimenti provvede alla pubblicazione delle seguenti informazioni nel sito web del Fondo per la modernizzazione: a) nomi di membri e osservatori del comitato per gli investimenti, e loro affiliazione; b) il curriculum vitae e la dichiarazione di interessi dei membri del comitato per gli investimenti; c) le conferme della BEI in merito agli investimenti prioritari; d) le raccomandazioni del comitato per gli investimenti in merito agli investimenti non prioritari; e) le decisioni di esborso della Commissione; f) le relazioni annuali presentate dagli Stati membri beneficiari a norma dell’; g) le relazioni annuali presentate dal comitato per gli investimenti a norma dell’; h) il riesame e la valutazione, da parte della Commissione, del Fondo per la modernizzazione a norma dell’. 2.   Gli Stati membri, la Commissione e la BEI non divulgano alcuna informazione commerciale riservata inclusa in nessun documento, informazione o altro materiale da essi presentato o presentato da terzi in relazione all’attuazione del Fondo per la modernizzazione.
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Trasparenza (Art. 18 Regolamento (UE) 2020/1001) — Testo vigente | Portale Normativo