Art. 18
Trasparenza
In vigore dal 9 lug 2020
Trasparenza
1. Fatto salvo il paragrafo 2, il segretariato del comitato per gli investimenti provvede alla pubblicazione delle seguenti informazioni nel sito web del Fondo per la modernizzazione:
a)
nomi di membri e osservatori del comitato per gli investimenti, e loro affiliazione;
b)
il curriculum vitae e la dichiarazione di interessi dei membri del comitato per gli investimenti;
c)
le conferme della BEI in merito agli investimenti prioritari;
d)
le raccomandazioni del comitato per gli investimenti in merito agli investimenti non prioritari;
e)
le decisioni di esborso della Commissione;
f)
le relazioni annuali presentate dagli Stati membri beneficiari a norma dell’;
g)
le relazioni annuali presentate dal comitato per gli investimenti a norma dell’;
h)
il riesame e la valutazione, da parte della Commissione, del Fondo per la modernizzazione a norma dell’.
2. Gli Stati membri, la Commissione e la BEI non divulgano alcuna informazione commerciale riservata inclusa in nessun documento, informazione o altro materiale da essi presentato o presentato da terzi in relazione all’attuazione del Fondo per la modernizzazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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