Art. 16
Audit e protezione degli interessi finanziari del Fondo
In vigore dal 9 lug 2020
Audit e protezione degli interessi finanziari del Fondo
1. La BEI prepara i conti annuali del Fondo per la modernizzazione per ciascun esercizio, che inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre, tenendo conto dei rendiconti finanziari forniti in applicazione dell’, paragrafo 2, lettera b). I conti sono sottoposti a un audit esterno indipendente.
2. La BEI trasmette alla Commissione i seguenti rendiconti:
a)
entro il 31 marzo, i rendiconti finanziari non sottoposti ad audit del Fondo per la modernizzazione relativi all’esercizio precedente;
b)
entro il 30 aprile, i rendiconti finanziari sottoposti ad audit del Fondo per la modernizzazione relativi all’esercizio precedente.
3. I conti e i rendiconti finanziari di cui ai paragrafi 1 e 2 sono redatti in conformità ai principi contabili internazionali per il settore pubblico (IPSAS).
4. Gli Stati membri beneficiari hanno il potere di sottoporre ad audit, sulla base di documenti e controlli sul posto, tutti i promotori dei progetti e le autorità di gestione dei regimi, gli appaltatori e i subappaltatori cui hanno fornito sostegno proveniente dal Fondo per la modernizzazione.
5. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, gli Stati membri beneficiari, i promotori dei progetti e le autorità di gestione dei regimi, gli appaltatori e i subappaltatori che hanno ricevuto le risorse del Fondo per la modernizzazione tengono a disposizione, per un periodo di cinque anni a decorrere dall’ultimo pagamento relativo a un progetto o regime, tutti i documenti giustificativi e le informazioni riguardanti i pagamenti o le spese effettuati.
6. Gli Stati membri beneficiari adottano provvedimenti opportuni volti ad assicurare che, nel realizzare le attività finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari del Fondo per la modernizzazione siano tutelati mediante l’applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente pagate e, se del caso, tramite sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive. I recuperi sono effettuati conformemente alla legislazione dello Stato membro beneficiario.
Per qualsiasi importo recuperato, lo Stato membro beneficiario chiede la modifica della decisione di esborso in conformità dell’, paragrafo 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2020:1001:oj#art-16